Associazione Legale Personale a Bordo
A.L.PE.BO.
STATUTO
Il presente statuto dell’Associazione A.L.PE.BO, composto da 18 Articoli, è stato elaborato dal Consiglio Direttivo nell’anno 2020.
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 25/09/2020
Approvato dall’Assemblea di Soci in data 21/10/2020
Modifica e sostituisce lo statuto edizione 2013
Il Presidente
Loris Chinellato
TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
TITOLO II
GLI ASSOCIATI
TITOLO III
GLI ORGANI
TITOLO IV
LE RISORSE
TITOLO V
IL BILANCIO
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITA’
ART. 1
(Denominazione e sede)
E' costituita un'Associazione apartitica senza fini di lucro denominata Associazione Legale Personale Trenitalia a Bordo Treno (sigla A.L.PE.BO.) ai sensi dell'art. 36 C.C con sede in provincia di Venezia.
ART. 2
(Finalità)
L'Associazione ha per oggetto:
-
la tutela dei diritti penali e civili dei soci ordinari (art.3), in particolare riguardo all'ambiente di lavoro, la sicurezza, la salute, gli interessi economici e normativi.
-
la promozione, l'organizzazione e la gestione di convegni, dibattiti, petizioni, progetti di legge e referendum.
-
la promozione e pubblicazione di studi e ricerche.
-
promuovere e favorire lo scambio di informazioni e collaborazioni con enti che perseguono finalità comuni e svolgere in genere tutte le attività che si riconoscano utili per i fini che l'Associazione si propone.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione può stipulare convenzioni, può reperire o gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche, sindacali e lucrative.
TITOLO II
GLI ASSOCIATI
ART. 3
(Ammissione)
L'Associazione è composta da:
-
Soci Ordinari: i lavoratori di imprese del settore ferroviario operanti in mansioni e nei territori previsti dal regolamento.
-
Soci Sostenitori: tutti coloro che ne condividano i fini e abbiano ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo al quale dovranno far pervenire le loro richieste di partecipazione.
ART. 4.
(Doveri e diritti dei soci)
Per essere soci A.L.Pe.Bo., è necessario versare le rispettive quote associative (soci ordinari e soci sostenitori) non trasmissibili e valide per l’anno solare, nei modi e tempi previsti dal regolamento vigente. La qualifica di socio implica l'accettazione incondizionata e preventiva delle norme del presente Statuto e del Regolamento.
La qualità di socio attribuisce senza limitazione alcuna:
-
il diritto a partecipare ad ogni attività associativa
-
il diritto elettorale attivo e passivo
-
il diritto di voto nelle assemblee.
ART. 5
​
E’ assicurata la continuità della tutela legale, attraverso l'associazione, per fatti avvenuti prima della perdita dello status di socio ordinario tramite il versamento, anche retroattivo, delle quote ordinarie.
TITOLO III
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 6
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea Generale; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.
ART. 7
L'Assemblea Generale degli associati viene convocata in sede ordinaria una volta all'anno, indicativamente entro il 31 Marzo, per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, alla eventuale nomina degli organi sociali scaduti ed alle altre decisioni di sua pertinenza.
L'Assemblea viene inoltre convocata in sede straordinaria:
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dal Consiglio Direttivo,
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quando lo preveda il regolamento
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da almeno il venticinque per cento dei soci.
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In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta, per deliberare sull'Ordine del Giorno presentato dai richiedenti.
Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
ART. 8
(Validità e convocazioni delle assemblee)
Le Assemblee si intendono validamente convocate se comunicate dal Presidente con apposito avviso agli associati, in qualsiasi modalità, valutando anche la possibilità della partecipazione dei soci attraverso lo strumento della telecomunicazione a distanza, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea e degli argomenti all'Ordine del Giorno almeno quindici giorni prima. Per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria - in prima convocazione - è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione, che avrà luogo non prima di un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, al massimo cinque associati, fatta eccezione che, per particolari Assemblee Straordinarie, stabilite preventivamente dal Regolamento vigente, in cui le deleghe non sono ammesse
ART. 9
(Votazioni)
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente.
Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Ogni socio esprime un voto, se non altrimenti munito di delega come da Art. 8 del presente Statuto. Il voto è espresso per alzata di mano.
ART. 10
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea generale degli associati ogni 4 anni ed è composto, da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, garantendo il più possibile la parità di genere, ai quali è richiesta una partecipazione attiva e continuativa.
ART. 11
Il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione utile, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente e su proposta del Presidente, un Segretario e un Tesoriere che possono essere anche la stessa persona.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Si attiva per il raggiungimento degli scopi associativi, si incarica di far rispettare lo Statuto emanando un Regolamento che ha facoltà di modificare e fissa inoltre anno per anno le quote associative previste all’ Art 4.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza minima di un terzo dei suoi membri con un minimo di tre, ad eccezione di particolari deliberazioni, che in caso saranno stabilite preventivamente dal Regolamento vigente, per le quali è richiesta una presenza più allargata.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente ha valore doppio.
ART. 12
( Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, ha la firma sociale e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Sottoscrive i verbali delle riunioni redatti dal segretario .
Il Presidente può rilasciare deleghe e procure.
Il Presidente non può revocare le nomine dei membri del Consiglio Direttivo di sua iniziativa.
ART. 13
(Funzioni del Segretario e del Tesoriere)
Il Segretario o, in sua assenza, altro membro del Direttivo delegato a sostituirlo, assiste il Presidente e redige il verbale delle riunioni, provvede ai rapporti con gli associati ed alla convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere esercita gli atti di ordinaria amministrazione, tra cui le operazioni economiche in genere, compreso il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione, congiuntamente alla firma del Presidente, ed è autorizzato al rilascio di quietanze e ricevute.
Il tesoriere redige annualmente, entro i termini di Legge, il bilancio consuntivo e preventivo.
TITOLO IV
LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 14
Il patrimonio sociale è rappresentato:
a) dalle quote associative; b) da contributi volontari versati dagli associati o da terzi.
L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune nell'ambito dello scopo sociale dell'Associazione.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente, tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
ART. 15
(Devoluzione dei beni)
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile. Nell'eventualità che gli associati venissero integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'Associazione. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni effettuate in precedenza dai soci.
TITOLO V
IL BILANCIO
ART. 16
L'esercizio sociale è annuale, si chiude al 31 dicembre di ogni anno, ed il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 17
(Controversie nei rapporti associativi)
Le controversie, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardano diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra le medesime; in mancanza di tale accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia.
ART. 18
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in tema di associazioni senza fini di lucro.