Associazione Legale Personale Trenitalia a Bordo Treno
A.L.PE.BO.
REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo per garantire una regolare e trasparente attività associativa ,
svolta a salvaguardare per tutti i soci componenti, le finalità ispiratrici originali ,
emana le seguenti norme regolamentari in ottemperanza all’Art. 12 dello Statuto.
ART. 1 – DEI SOCI
Possono far parte dell’associazione Alpebo, come soci ordinari, i lavoratori dipendenti delle Società di Trasporto Ferroviario operanti sul territorio Nazionale, che rivestono le figure professionali - descritte nel CCNL della Mobilità area delle Attività Ferroviarie 2016 – e quelle che svolgono comunque mansioni analoghe previste in altri contratti di lavoro collettivi e applicati dalle suddette società, di:
⦁ Macchinista, Capotreno, Tecnico Polifunzionale Treno, Tecnico di Manovra e Condotta, Tecnico di Protezione Aziendale, Operatori sia della Ristorazione che delle Pulizie a bordo dei treni, Operatori e Tecnici, anche specialisti, Commerciali addetti alla vendita e/o assistenza alla clientela.
ed aventi le sedi lavorative d’impianto in:
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna.
Per la figura del socio sostenitore si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 3 dello Statuto e beneficerà dei diritti previsti dal art. 4 dello stesso e le sarà consentito, inoltre, avere un consulto gratuito all’anno con l’avvocato o lo studio legale convenzionato.
ART. 2 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
2.1 - Qualora uno o più membri dovessero dimettersi dal Consiglio Direttivo o non avessero più titolo a ricoprirne l’incarico, il presidente avrà cura, nella prima Assemblea Ordinaria dei soci (art.7 dello Statuto), di porre come primo punto all'ordine del giorno l'elezione di eventuali nuovi consiglieri in sostituzione. Ove nell'anno in corso, per l’effetto delle dimissioni, il numero dei consiglieri dovesse essere inferiore a 5, il Presidente convocherà entro 30 giorni un'Assemblea Straordinaria dei soci per procedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e, nel frattempo, ogni votazione e delibera in seno al Consiglio Direttivo è sospesa.
In caso di dimissioni del Presidente vi subentrerà il suo vice nella gestione ordinaria ed entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, il consiglio direttivo, qualora sia ancora validamente costituito, provvederà alla elezione delle nuove cariche secondo quanto previsto dall’art. 11 dello statuto.
2.2 - Spetta al Consiglio Direttivo l'esplorazione e, nella figura del Presidente, la stipula delle convenzioni a tutela dei Soci con l'avvocato o lo studio legale prescelto in sintonia con lo spirito e l'attività dell'Associazione.
2.3 - Il Consiglio Direttivo ha il diritto ed il dovere di espellere dall'Associazione, nonché di rivalersi eventualmente anche in sede civile e penale, il socio che:
raccolga senza autorizzazione per conto dell'Associazione, trattenga per sé o per trarne indebito profitto, somme di denaro o documenti fiscali destinati all'Associazione; diffonda dichiarazioni mendaci o lesive sul nome dell’associazione e/o del legale o dello studio convenzionato, sfrutti il nome, le finalità, i documenti, i simboli, i testi associativi, le proprietà, nonché carpisca la buona fede di terzi interessati all'Associazione, per trarne indebito profitto personale.
Il provvedimento di espulsione dovrà essere votato dal Consiglio Direttivo con la presenza obbligatoria di almeno 5 dei suoi componenti (art.11 dello Statuto, 3° capoverso), e verrà reso noto ai soci nella prima assemblea utile. Il socio espulso perde ogni diritto in seno all'Associazione, e non gli sarà più possibile associarsi. Eventuali procedimenti legali in atto non saranno più tutelati.
2.4 - Il Consiglio Direttivo, per tutelare il buon nome dell'Associazione e salvaguardarsi dai soci lesivi dell'immagine e delle finalità dell'Associazione stessa, come l’aver tenuto comprovati o continuati comportamenti gravi e scorretti, si riserva, alla scadenza dell'anno sociale, di non accettare dal socio in questione il rinnovo della quota associativa prevista, decadendo così quest'ultimo dalla qualifica di socio con annessi diritti e doveri (art.4 dello Statuto).
Tale provvedimento dovrà essere votato dal Consiglio Direttivo con la presenza obbligatoria stabilita nel precedente punto 2.3.
E' ammesso il ricorso entro 30 giorni tramite Assemblea Straordinaria, con le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto e, nel caso l'Assemblea Straordinaria riammettesse il socio, questi per essere reintegrato, dovrà versare l'intera quota associativa annuale stabilita. Per il socio sospeso e non più riammesso, eventuali procedimenti legali in atto non saranno più tutelati, e non potrà più essere riammesso in seno all'Associazione. Per l'Assemblea Straordinaria sopracitata, non sono ammesse le deleghe (art.8 dello Statuto).
ART. 3 – DELLA TUTELA LEGALE DEI SOCI
3.1 - Il socio Alpebo ha la responsabilità dell'azione intrapresa a seguito dei ricorsi affidati all'Associazione.
3.1 bis – La tutela legale dei diritti penali e civili dei soci riportata all'art. 2 dello statuto è limitata al secondo grado di giudizio compreso.
3.2 - Ricorsi, cause e contenziosi di qualsiasi natura promossi dai soci attraverso Alpebo, non saranno più tutelati dall'Associazione in favore del socio decaduto da tale qualifica. Ricorsi, cause e contenziosi di qualsiasi natura, implicano quindi il possesso della qualifica di socio, precedente l'evento per il quale si chiede tutela (art.5 dello Statuto), senza interruzione di continuità durante l'intero svolgersi dell'azione legale promossa.
3.3 - Il socio Alpebo non può chiedere né ottenere promesse sull'esito positivo dei contenziosi, poiché il giudizio ultimo è di esclusiva competenza degli organi giudicanti.
3.4 - La tutela legale non dà diritto in alcun caso a comportamenti contrari ai regolamenti ed alle norme di diritto vigenti (1).
3.5 – I soci ordinari già iscritti, Art. 3 dello Statuto, in caso di cambio qualifica, quiescenza, dimissione e licenziamento qualora non avessero più alcun contenzioso legale in sospeso promosso attraverso Alpebo, per iter naturale dei procedimenti giudiziari, decadono permanentemente da tale qualifica.
3.6 - Per motivi di opportunità, volti a tendere alla massima equità ed imparzialità, l'Associazione non tutela in alcun caso controversie legali tra soci.
3.7 - Il pagamento delle spese processuali, ed altri oneri economici, ivi compresi eventuali risarcimenti danni derivanti da sentenze di procedimenti legali, sono a carico del socio medesimo (2) .
3.8 - Le eventuali “spese vive” (3) a carico dei singoli componenti (marche da bollo, registrazioni ecc.), salvo rimborso in caso di esito positivo della controversia, sono a carico del socio.
3.9 - Il socio che intendesse intraprendere un'azione legale o ne fosse coinvolto, ha l'obbligo di contattare preventivamente il Consiglio Direttivo (4).
Il legale dell'Associazione, in virtù della propria professionalità e valutati tutti gli elementi raccolti ed ascoltate le motivazioni del Socio e, dopo essersi consultato con il Consiglio Direttivo, si pronuncerà riguardo l’opportunità o meno di esperire le vie legali e il suo giudizio sarà inappellabile.
3.10 – Spettano unicamente all'avvocato o studio legale a cui verrà affidata la gestione della controversia, in accordo con l'assistito, ed in virtù della propria professionalità e discrezionalità, le condotte da seguire, le iniziative più opportune da intraprendere ed ogni provvedimento teso al buon fine della causa legale nei confronti dell'assistito stesso. Il legale esporrà al Socio, in maniera indicativa, le spese derivanti dalla possibile conclusione negativa della causa legale.
3.11 - Il socio che beneficiasse, in virtù di procedimenti legali, di somme derivanti da risarcimento danni o di altra natura (5), nulla deve all'Associazione. Eventuali gratifiche che il socio spontaneamente intendesse elargire, entreranno nel patrimonio sociale come donazioni (punto b dell’ art. 14 dello Statuto), e di tali somme sarà rilasciata ricevuta.
ART. 4 - DELL'ADESIONE E DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
4.1 – Le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo (art. 11 dello statuto), ordinaria (relativa al socio ordinario) e contributiva (per il socio sostenitore) ed eventuali loro aggiunte a copertura di garanzie opzionali, sono annuali e mai rimborsabili né trasmissibili. La quota associativa è comunicata ai soci con apposito avviso e diffusione, anno per anno e riportata sul sito associativo.
4.2 - E’ possibile aderire all'Associazione, avendone i requisiti (art. 3 dello Statuto), in qualsiasi momento dell'anno prestando attenzione alle modalità d’iscrizione presenti nel sito internet dell'associazione www.alpebo.org alla voce del menù COME ISCRIVERSI.
Si dovrà versare la quota associativa prevista per i residui mesi dell'anno, calcolandola come segue: dividere la quota annuale per 12 e moltiplicare il risultato ottenuto per i mesi restanti dell'anno partendo dal mese successivo a quello della presentazione dell'adesione. (Ponendo ad esempio la quota annuale ordinaria associativa in 87,00 euro, un nuovo socio che intendesse iscriversi il 13 Maggio, dividerà 87,00 euro per 12 ottenendo 7,25 euro, moltiplicherà l'importo ottenuto per i mesi restanti a partire da Giugno, 7,25 X 7 = 50,75). Analogo metodo di calcolo verrà utilizzato anche per la quota contributiva del socio sostenitore.
4.3 - L'iscrizione effettiva e reale nel libro dei soci e l'applicazione di quello che ne consegue, avverrà a partire dal primo giorno del mese per cui l'importo della quota è stato calcolato.
Continuando sull'esempio precedente, il socio dovrà versare improrogabilmente i 50,75 € entro il 31 Maggio, sarà effettivamente socio a partire dal 1° Giugno, mese per il quale è stato calcolato l'importo da versare. Fa fede come giorno del versamento la data di effettuazione del bonifico bancario.
4.4 - Resta inteso che le modalità di calcolo dell’importo della quota da versare nei precedenti punti 4.2 e 4.3 sono attuabili solo per coloro che si iscrivono durante l’anno, sia per garantire loro un criterio di equità rispetto ai soci dal punto di vista economico e sia per proteggere l'associazione da adesioni speculative.
4.5 - Tutti i soci, in ottemperanza all'art. 4 dello Statuto, devono versare la quota associativa stabilita per l'anno a venire, entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso. Fa fede come giorno del versamento la data di effettuazione del bonifico bancario. Il Consiglio Direttivo provvederà con congruo anticipo a dare ai soci opportuno avviso e risalto all'operazione in scadenza.
4.6 Il versamento della quota associativa (sia ordinaria che contributiva) o frazioni di essa all'Associazione avviene attraverso bonifico bancario seguendo le indicazioni che si trovano nella sezione dedicata sul sito internet associativo.
ART. 5 - DELLE NORME GENERALI
5.1 - Ogni socio deve conoscere STATUTO e REGOLAMENTO (art 4 dello statuto). I soci si impegnano a comunicare le variazioni dei propri dati anagrafici (indirizzo, impianto di appartenenza, e-mail, numeri di telefono ecc…) tramite l’indirizzo e-mail associativo.
5.2 – La sede legale dell’Associazione è:
Via Scortegaretta 58 , 30035 Zianigo di MIRANO (Ve),
N. telefonico segreteria telefonica Alpebo: 3342439827,
Sito ufficiale internet www.alpebo.org email Alpebo: info@alpebo.org
email pec: alpebo@pec.it
5.3 - Variazioni al presente Regolamento che rivestissero particolare importanza nelle forme e nei contenuti o rivestissero carattere d’urgenza, saranno comunicate tempestivamente ai soci.
Note esplicative:
(1) Art 3.4 : Per "comportamenti contrari ai regolamenti e alle norme di diritto vigente", si intendono quelli commessi con dolo e colpa grave.
(2) Art 3.7 : “ altri oneri economici " : secondo la regola della soccombenza, comprendono, a titolo indicativo:
⦁ le spese di causa stabilite dal giudice a favore della controparte;
⦁ eventuali consulenti tecnici d'ufficio nominati dal giudice;
⦁ pagamento di ulteriori somme per spese successive alla pubblicazione della sentenza (es.: la tassa di registrazione della sentenza, ulteriori diritti e onorari maturati dopo la sentenza, diritti e onorari dell'atto di precetto eventualmente notificato, ecc.)
Le spese di lite non sono dovute alla controparte qualora il Giudice stabilisca che ogni parte tenga a suo carico le spese legali sostenute (principio della compensazione) e questo accade quando il giudice non riconosca ad una parte interamente la vittoria ma vi sia soccombenza reciproca.
Normativa di riferimento art 91,92 e 96 c.p.c
(3) Art. 3.8 “ spese vive”: la lista delle stesse varia a seconda del tipo di procedimento promosso, in via indicativa comprendono:
⦁ contributo unificato, marche da bollo (art. 30 DPR 115/02), spese di notifica, spese per eventuale domiciliatario;
⦁ spese per dare luogo ai mezzi istruttori richiesti ed ammessi (consulenza tecnica, citazione testi, ecc.);
⦁ eventuali imposte di registro sul provvedimento giudiziale finale (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.);
⦁ eventuali spese di trasferta del legale;
Il legale concorderà con il socio dell'opportunità di avvalersi di collaboratori che dovranno fornire al socio, anche per tramite del legale e in forma scritta un preventivo di spesa.
(4) Art. 3.9 Il contatto preventivo col Consiglio Direttivo, dovrà avvenire in forma preferibilmente scritta tramite posta elettronica con inoltro, per conoscenza, all'indirizzo e-mail dell'associazione.
Eventuali contenziosi verranno presi in considerazione solo se supportati da evidenze scritte.
(5) Art. 3.11 Le somme derivanti da risarcimento danni a seguito di sentenza o di transazione della controversia liquidate dalla controparte possono essere comprensive della parte spettante all'associato e delle competenze legali da versarsi all'avvocato. Dette competenze saranno versate dal socio direttamente all’avvocato previo accordi con lo stesso.
Venezia, 13 Novembre 2020
Il Consiglio Direttivo Il Presidente